L’uso dei droni in ambito investigativo
L’uso dei droni in ambito investigativo

I droni sono oramai entrati a pieno titolo nel mondo delle investigazioni, offrendo possibilità operative impensabili fino a pochi anni fa: riprese aeree, osservazione discreta di aree difficilmente accessibili, documentazione visiva di luoghi e comportamenti. Dietro questa evidente utilità, però, si nasconde un quadro normativo ancora lacunoso e complesso, ricavabile più dalla giurisprudenza che dal legislatore.
In questo approfondimento chiariamo quali siano i limiti legali e le condizioni d'uso dei droni nelle indagini, distinguendo tra l'impiego da parte delle Forze dell'Ordine e quello riservato agli investigatori privati.
I droni nelle indagini delle Forze dell'Ordine
Definizione giuridica e normativa di riferimento
Dal punto di vista giuridico, un drone è definito come aeromobile senza equipaggio ossia un velivolo che opera autonomamente o è controllato da remoto, senza un pilota a bordo.
Il sistema completo comprende tre elementi: il velivolo vero e proprio, la stazione di controllo a terra e i collegamenti radio che trasmettono comandi e dati di volo. Nel linguaggio comune si parla semplicemente di "drone", ma la normativa tecnica italiana utilizza le espressioni aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS).
Per quanto riguarda la disciplina aeronautica, le modalità di impiego dei droni, le autorizzazioni e gli eventuali permessi necessari al volo, si rinvia alla normativa europea emanata da EASA (European Union Aviation Safety Agency) e alle disposizioni applicative di ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), autorità competente per la regolamentazione del settore in Italia.
Prova atipica, documento o intercettazione?
Quando la Polizia Giudiziaria utilizza un drone, l'attività si configura come osservazione, pedinamento e documentazione visiva dei luoghi. Dal punto di vista processuale, questo non costituisce di per sé un'intercettazione ai sensi dell'art. 266 c.p.p., ma rientra nella categoria delle prove atipiche ex art. 189 c.p.p. o della prova documentale ex art. 234 c.p.p., a seconda di cosa viene registrato e di come viene acquisito.
Il discrimine fondamentale, tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza 26795/2006, è la distinzione tra comportamenti comunicativi e comportamenti non comunicativi. I primi includono tutto ciò che può essere trasmesso dalla gestualità e dalle interazioni, anche al di fuori del colloquio vero e proprio, e rientrano nelle garanzie più rigide dell'intercettazione. I secondi, come i semplici movimenti o la presenza di persone e cose, qualificano la ripresa come prova atipica, soggetta a un regime più flessibile ma comunque delimitato.
Il luogo della ripresa: pubblico, riservato o domicilio
Le riprese effettuate dalla Polizia Giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico costituiscono prova atipica ex art. 189 c.p.p. senza particolari restrizioni.
Le riprese di comportamenti non comunicativi in luoghi riservati, ma non nel domicilio, richiedono invece un provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria. Le riprese di comportamenti comunicativi effettuate nel domicilio, quando non accessibili dall'esterno, configurano vere e proprie intercettazioni ambientali ex articolo 266 c.p.p., con tutte le garanzie che ne derivano.
Prima o durante le indagini: perché il momento conta
Un'altra distinzione fondamentale riguarda il momento in cui la ripresa viene prodotta. Solo le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento possono essere introdotte come documenti veri e propri ex art. 234 c.p.p., acquisibili tramite sequestro disposto dal Pubblico Ministero ex art. 253 c.p.p. Rientrano in questa categoria, ad esempio, una ripresa amatoriale che documenta casualmente un reato, un filmato di videosorveglianza privata o pubblicato sui social media, oppure una ripresa a fini commerciali che ritrae una condotta illecita.
Le riprese effettuate nel corso delle indagini, invece, costituiscono documentazione dell'attività investigativa e devono essere registrate in verbale ex art. 357 c.p.p. confluendo nel fascicolo del Pubblico Ministero.
Privacy e utilizzabilità della prova
Un principio particolarmente rilevante è che le riprese effettuate da soggetti pubblici o privati al di fuori del processo penale sono utilizzabili anche se realizzate in violazione delle norme sulla protezione dei dati personali. La Cassazione ha chiarito, con la Sentenza 28367/2017, che la violazione della disciplina a tutela della privacy non può costituire uno sbarramento rispetto alle preminenti esigenze di accertamento del processo penale.
Una normativa lacunosa
La dottrina giuridica ha evidenziato i limiti di questo impianto, rilevando che la distinzione tra luoghi pubblici, domiciliari e riservati elaborata dalle Sezioni Unite costituisce sì un punto fermo della giurisprudenza, ma si basa su una costruzione interpretativa in assenza di una legge specifica. La giurisprudenza ha pertanto tentato di colmare una lacuna normativa, in quanto tale insostenibile nel lungo periodo, in attesa che il legislatore intervenga.
Gli investigatori privati e i loro poteri
Non esiste, ad oggi, una disciplina legislativa dedicata che regoli espressamente l'utilizzo del drone da parte degli investigatori privati. L'orientamento dottrinale prevalente indica tuttavia di applicare alle investigazioni private le medesime regole e garanzie previste per le investigazioni giudiziarie.
Questo significa che la distinzione elaborata dalla giurisprudenza in tema di luoghi pubblici, luoghi riservati e domicilio, così come quella tra comportamenti comunicativi e non comunicativi, dovrebbe valere anche per l'investigatore privato che utilizzi un drone per finalità di ricerca della prova. Ne consegue che le riprese in luoghi pubblici o aperti al pubblico rientrerebbero nella categoria della prova atipica ex articolo 189 c.p.p. e sarebbero pertanto le uniche pienamente praticabili in autonomia, sempre nel rispetto dei limiti posti dal mandato del difensore.
Le riprese di comportamenti non comunicativi in luoghi riservati, ma non domiciliari, richiederebbero invece un provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria, risultando precluse all'investigatore. Allo stesso modo, le riprese di comportamenti comunicativi nel domicilio configurerebbero intercettazioni ambientali ex articolo 266 c.p.p., con tutte le garanzie e i limiti che ne derivano, pertanto non consentite all'investigatore privato.
Il principio per cui le riprese effettuate da soggetti privati, al di fuori del processo penale, sono utilizzabili anche in violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, stabilisce un ulteriore principio applicabile alle riprese private, purché nel rispetto dei limiti sopra richiamati.
Il drone come strumento di pedinamento
I principi finora richiamati permettono di individuare orientamenti utili anche per l'utilizzo del drone nelle attività di pedinamento. La chiave di lettura sta nel considerare il drone non come strumento di ripresa, ma come supporto alla localizzazione del soggetto, attribuendogli lo stesso ruolo già riconosciuto al GPS.
È infatti consolidata la liceità dell'uso del GPS come supporto al pedinamento: l'investigatore monitora la posizione del soggetto e, grazie a questa informazione, è in grado di osservare direttamente l’accaduto. Lo stesso principio si applica al drone, pertanto l'investigatore può avvalersene per seguire gli spostamenti del soggetto, per poi avvicinarsi e documentare in prima persona ciò che vede.
Il drone, insomma, può sostituire il GPS come metodo tecnologicamente avanzato di pedinamento, ma ciò che l'investigatore può registrare e utilizzare come prova resta limitato a ciò che avrebbe potuto ottenere senza di esso, ad occhio nudo. In pratica, tramite il drone si potrà accertare e utilizzare l'informazione che un soggetto si è recato in un certo luogo, ma non si potrà far valere la ripresa del drone per dimostrare che, in quel luogo, il soggetto si è incontrato con un'altra persona.
Questo approccio permette di sfruttare la discrezione del drone nel monitoraggio degli spostamenti senza trasformare l'attività in un'intercettazione o in una violazione di luoghi riservati, preservando così la liceità della prova.
Conclusioni
Dall'analisi emerge un principio fondamentale, valido tanto per le Forze dell'Ordine quanto per gli investigatori privati: ciò che determina la legittimità e l'utilizzabilità di una ripresa non è il mezzo impiegato, ma il suo contenuto, il luogo in cui viene effettuata e il momento in cui viene acquisita.
Sebbene la disciplina sia stata elaborata principalmente con riferimento all'attività investigativa pubblica, la dottrina ha esteso tali principi anche agli investigatori privati, delineandone con precisione i limiti operativi. L'impiego del drone è generalmente ammissibile negli spazi pubblici, mentre incontra significative restrizioni negli ambienti tutelati dalla riservatezza. In questo contesto, il drone rappresenta uno strumento che amplia le capacità di osservazione ma non può sostituire le modalità investigative tradizionali di documentazione.
L'impiego del drone risulta particolarmente efficace nella ricostruzione dello stato dei luoghi, nelle operazioni di ricerca di persone scomparse e nella documentazione di contesti ambientali. Diversamente, la ripresa diretta delle condotte oggetto di investigazione è soggetta a limiti giuridici particolarmente rigorosi.
Resta però evidente come l'attuale disciplina sia il risultato di un'elaborazione giurisprudenziale più che di una regolamentazione organica. Una situazione che evidenzia la necessità di un intervento legislativo capace di fornire un quadro normativo chiaro, coerente e adeguato all'evoluzione delle tecnologie di ripresa.
TAKEAWAYS
· Il drone è uno strumento investigativo, non una categoria giuridica: ciò che conta è cosa viene ripreso, dove e in quale momento, non il mezzo utilizzato.
· Le riprese di comportamenti non comunicativi (spostamenti, accessi, presenze) possono costituire prova atipica, mentre la captazione di conversazioni è soggetta alla disciplina delle intercettazioni.
· Il luogo è determinante: nei luoghi pubblici le riprese sono generalmente ammissibili; nei luoghi riservati e, soprattutto, nel domicilio, i limiti diventano molto più rigorosi.
· Per gli investigatori privati il drone amplia le possibilità di osservazione e documentazione, ma la sua operatività autonoma resta sostanzialmente confinata agli spazi pubblici.
· Il drone non sostituisce l'attività investigativa tradizionale: rappresenta uno strumento di supporto che deve essere integrato con osservazioni e documentazione diretta.
· Le applicazioni più efficaci riguardano la ricostruzione dello stato dei luoghi, i sopralluoghi, la documentazione ambientale e la ricerca di persone scomparse, più che la ripresa diretta delle condotte oggetto di indagine.
· La giurisprudenza più recente conferma la legittimità delle riprese effettuate in luoghi pubblici, consolidando un orientamento favorevole all'impiego del drone entro i limiti fissati dalla legge.
· La disciplina resta fortemente giurisprudenziale: sono soprattutto le pronunce della Corte di Cassazione a definire i confini dell'utilizzo dei droni nelle investigazioni, in attesa di una disciplina legislativa organica.
articolo a firma di Sebastiano TEANI
Agenzia investigativa DETEGO
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